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L’obbligo del green pass è incostituzionale

Il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato in G.U. Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 tutti i lavoratori dovranno dotarsi del green pass. Esso viene rilasciato dal Ministero della Salute al sussistere di una delle seguenti condizioni: vaccinazione con entrambe le dosi, ove previste, per la durata del certificato di 12 mesi; guarigione dalla Covid con durata di 9 mesi; tampone con esito negativo valido per 48 ore (72 ore, come previsto dalla legge di conversione del dl agosto, ma solo per tampone molecolare). 

Lascia perplessi che l’immunità acquisita col vaccino duri di più di quella naturale perché è accertato scientificamente che vale la cosa opposta, ancor di più sorprendente è la disposizione di cui all’art. 5 del decreto, che consente il rilascio del green pass anche ai vaccinati risultati positivi dopo la vaccinazione.

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Il dl in questione prevede che le disposizioni entrino in vigore a partire dal 15/10. L’art. 77 della Costituzione prevede che “in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”, i cosiddetti decreti-legge, i quali “perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione”.

Dov’è l’urgenza richiamata dal dettato costituzionale se un decreto-legge contiene misure che entrano in vigore quasi un mese dopo? È evidente, che il governo abbia valicato i limiti delle sue attribuzioni costituzionali, sindacabile soltanto dal Parlamento in sede di conversione in legge del decreto, dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione del decreto e infine dalla Corte costituzionale.